Il 3 agosto è stato sottoscritto l’accordo fra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle Imprese, alla presenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’accordo fortemente voluto dalla CNA, vuole assicurare risorse finanziarie alle Imprese per aiutarle a superare le attuali difficoltà .I contenuti dell’accordo:
quali sono gli interventi previsti?
L’accoglimento della domanda di sospensione non è automatico ma sottoposto alla valutazione della banca o della società di leasing in merito alle condizioni prima richiamate .
Per le Imprese che al momento della domanda sono classificate “in bonis” e non hanno ritardati pagamenti la richiesta si intende accolta salvo espliciti e motivato rifiuto. Le Banche e le Società di leasing che hanno aderito all’accordo ( elenco pubblicato sul sito dell’ABI ) hanno 30 gg di tempo per rispondere alla domanda di sospensione. L’accordo non consente aggravi di costi per commissioni o spese, tuttavia l’allungamento del piano di ammortamento comporta un incremento degli interessi e nel caso anche dei costi relativi alla garanzia. Sono esclusi dalla sospensiva i mutui sui quali sono stati concessi contributi e incentivi pubblici tuttavia CNA e le altre Associazioni si sono attivate con gli Enti pubblici e con gli Istituti di credito per superare il problema e ad oggi pare probabile una soluzione. Procedure per ottenere la sospensione
Le imprese interessate devono presentare una domanda all’Istituto di credito, corredata dalle opportune informazioni attestanti la loro capacità di continuità aziendale ( in genere bilanci e situazione anno in corso..). I moduli sono in genere forniti dalla banca ma in caso non siano pronti è possibile utilizzare un modello generale pubblicato dall’ ABI. La risposta della Banca deve arrivare entro 30 giorni lavorativi. Se il mutuo è accompagnato da garanzie tale garanzie sono rinnovate per l’intera nuova scadenza ma la banca non può pretendere garanzie aggiuntive.
Nel caso che il mutuo abbia una garanzia confidi ( UNIFIDI ) occorre richiedere un allungamento della garanzia con la modulistica approntata.
PREFINA e CNA sono a disposizione per fornire tutte le necessarie informazioni, la modulistica, e per assistere le Imprese in caso di contenzioso con la banca o la Società di leasing.
quali sono gli interventi previsti?
- Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo
- Sospensione per 6 o 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei canoni leasing
- Allungamento a 270 giorni complessivi delle scadenze del credito a breve termine per anticipazioni su crediti esigibili
- La richiesta di sospensione deve essere relativa a contratti in essere alla data di stipula dell’acccordo
- Le rate di cui si richiede la sospensione devono essere in scadenza o scadute da non più di 180 gg dalla presentazione della domanda
- La traslazione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo
- Le Piccole e Medie Imprese come definite dalla normativa comunitaria
- Le PMI con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà temporanee
- Le PMI che che alla data del 30 settembre 2008 avevano posizioni classificate “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda non hanno posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza o procedure esecutive in corso.
L’accoglimento della domanda di sospensione non è automatico ma sottoposto alla valutazione della banca o della società di leasing in merito alle condizioni prima richiamate .
Per le Imprese che al momento della domanda sono classificate “in bonis” e non hanno ritardati pagamenti la richiesta si intende accolta salvo espliciti e motivato rifiuto. Le Banche e le Società di leasing che hanno aderito all’accordo ( elenco pubblicato sul sito dell’ABI ) hanno 30 gg di tempo per rispondere alla domanda di sospensione. L’accordo non consente aggravi di costi per commissioni o spese, tuttavia l’allungamento del piano di ammortamento comporta un incremento degli interessi e nel caso anche dei costi relativi alla garanzia. Sono esclusi dalla sospensiva i mutui sui quali sono stati concessi contributi e incentivi pubblici tuttavia CNA e le altre Associazioni si sono attivate con gli Enti pubblici e con gli Istituti di credito per superare il problema e ad oggi pare probabile una soluzione. Procedure per ottenere la sospensione
Le imprese interessate devono presentare una domanda all’Istituto di credito, corredata dalle opportune informazioni attestanti la loro capacità di continuità aziendale ( in genere bilanci e situazione anno in corso..). I moduli sono in genere forniti dalla banca ma in caso non siano pronti è possibile utilizzare un modello generale pubblicato dall’ ABI. La risposta della Banca deve arrivare entro 30 giorni lavorativi. Se il mutuo è accompagnato da garanzie tale garanzie sono rinnovate per l’intera nuova scadenza ma la banca non può pretendere garanzie aggiuntive.
Nel caso che il mutuo abbia una garanzia confidi ( UNIFIDI ) occorre richiedere un allungamento della garanzia con la modulistica approntata.
PREFINA e CNA sono a disposizione per fornire tutte le necessarie informazioni, la modulistica, e per assistere le Imprese in caso di contenzioso con la banca o la Società di leasing.
Download della domanda sospensione mutui


