PSD – Payment Service Directive: nuove norme per i servizi di pagamento.

E-mail Stampa PDF
Dal 1° Marzo è in vigore il Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 11; tale decreto recepisce la direttiva Europea sui servizi di pagamento nel mercato interno PSD Payment Service Directive.
Le diposizioni del Decreto si applicano a tutti i servizi di pagamento prestati in euro con l’esclusione dei pagamenti in contante, per assegni, titoli cambiari, vaucher, traveller’scheque, vaglia postali.
Il Decreto introduce norme e regole per i prestatori di servizi di pagamento ( banche e istituti autorizzati ) tese a garantire i consumatori.
Per i prestatori di servizi sono previsti requisiti , anche di tipo patrimoniale e se ne definiscono le caratteristiche obbligatorie.
Il Titolo terzo del decreto introduce, a carico del prestatore di servizi, obblighi di informazione e di trasparenza, sia verso chi dispone il pagamento che verso i beneficiari. Il titolo IV sancisce infine tutti i diritti e gli obblighi dei clienti dei beneficiari e dei prestatori di servizio.

L’applicazione del decreto, alla cui lettura rimandiamo per una valutazione dettagliata, produce da subito alcune trasformazioni che è bene sottolineare.

  • Il codice IBAN diviene l’unico identificativo per l’esecuzione dei bonifici, è pertanto indispensabile indicare con esattezza il codice IBAN del beneficiario , in caso di errore la responsabilità è di chi dispone il pagamento e non della banca.
  • Non sarà più possibile disporre accrediti sul conto del beneficiario con data valuta antecedente alla data di disposizione dell’ordine ( valuta antergata )
  • Il prestatore dei servizi ( banca .. ) deve provvedere all’accredito sul conto del beneficiario entro la fine della giornata successiva alla ricezione dell’ordine di pagamento. Fino al 2012 sono previste deroga a seguito di accordo fra le parti , in ogni caso l’accredito deve essere eseguito entro 3 gg operativi 4 in caso di disposizioni cartacee. La data valuta dell’accredito sul conto del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo viene accreditato. NB assume rilevanza la data di ricezione da parte della banca dell’ordine di bonifico , in alcuni casi è bene predisporre in anticipo gli ordini per avere certezza della data di accredito. Occorre inoltre verificare con la banca le modalità e l’orario massimo per la trasmissione dell’ordine.
  • In caso di accredito di fondi ricevuti da altra banca la disponibilità e la valuta applicata coincideranno con la data in cui è avvenuto l’accredito.
  • In caso di errori o di una operazione eseguita non correttamente , l’utilizzatore ottiene la rettifica solo se comunica tempestivamente alla banca l’errore.
  • Il prestatore di servizi di pagamento risponde di tutte le operazioni non espressamente autorizzate e in caso di contenzioso ha l’onere di dimostrare l’avvenuta autorizzazione.
  • L’utilizzatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato, decorsi tali termini l’ordine non è più revocabile salvo accordo fra le parti ( utilizzatore e banca ). Se l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario il pagatore non può revocare l’ordine dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l’operazione.
  • I prestatori di servizi di pagamento devono regolare il rapporto con l’utilizzatore in base a un contratto.


Download del documento in allegato
 

You are here: