La misura Credito di imposta 4.0 si pone l’obiettivo di stimolare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali all’esercizio d’impresa, materiali e immateriali, nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Si tratta di un credito d’imposta la cui aliquota è differenziata a seconda dell’importo e della tipologia dell’investimento.
Con previsto dalla Legge 234/2021, sono state aggiornate le aliquote del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali per le annualità 2023, 2024 e 2025 come segue:
INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI 4.0 (Art. 1 comma 1057-bis Legge 178/2020 come modificata da comma 44 Art.1 Legge 234/2021)
beni ricompresi nell’allegato A legge di Bilancio 2017
20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 20 milioni di euro
PER USUFRUIRE DEL CREDITO
Gli investimenti dovranno essere effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0 (Art. 1 commi 1058, 1058bis e 1058ter Legge 178/2020 come modificata da comma 44 Art. 1 Legge 234/2021)
beni ricompresi nell’allegato B legge di Bilancio 2017
20% per la quota di investimenti sino a 1 milione di euro (investimenti dal 01.01.2023 al 31.12.2023 o 30.06.2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2023);
15% per la quota di investimenti sino a 1 milione di euro (investimenti dal 01.01.2024 al 31.12.2024 o 30.06.2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2024);
10% per la quota di investimenti sino a 1 milione (Investimenti dal 01.01.2025 al 31.12.2025 o 30.06.2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025).
Il credito di imposta 4.0 potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dall’anno di interconnessione, in 3 quote annuali di pari importo.
Per poter beneficiare del credito di imposta, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere la dicitura : “spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della Legge 178/2020”, che fa riferimento alla Normativa.
Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una perizia asseverata da parte di un ingegnere abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Legale Rappresentante).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.