Le imprese che hanno restituito il credito d’imposta per ricerca e sviluppo aderendo al riversamento spontaneo possono oggi valutare una richiesta di rimborso delle somme versate. La leva è la sentenza n. 5627/2026 del Consiglio di Stato, che ha escluso l’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati ai progetti realizzati fino al 31 dicembre 2019.
Non si tratta di un diritto automatico, ma di una possibilità concreta di riesaminare posizioni che fino a pochi mesi fa sembravano definitivamente chiuse. Con un vincolo che rende la valutazione urgente: per chi ha versato la prima rata il 16 dicembre 2024, il termine per presentare l’istanza scade il 16 dicembre 2026.
In questa news analizziamo cosa ha deciso il Consiglio di Stato, quali imprese possono valutare l’istanza di rimborso, entro quando e con quali rischi.
LA NOTIZIA IN SINTESI
Pronuncia: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026
Principio: i criteri del Manuale di Frascati 2015 non si applicano retroattivamente ai crediti R&S maturati nei periodi d’imposta 2015-2019
Chi riguarda: imprese che hanno aderito al riversamento spontaneo (art. 5, commi 7-12, D.L. 146/2021) per attività svolte fino al 31/12/2019
Strumento: istanza di rimborso ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Termine: due anni da ciascun versamento (prima rata 16/12/2024 → 16 dicembre 2026)
Se l’istanza non viene accolta: nessuna nuova sanzione sul credito riversato; esposizione limitata ai costi di assistenza e contenzioso
Presupposto: progetti effettivamente riconducibili alla R&S secondo la normativa dell’epoca e documentazione a supporto
Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato
Con la pronuncia depositata il 14 luglio 2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza del TAR Lazio n. 15039/2025, che aveva annullato un diniego di certificazione riferito ad attività svolte tra il 2017 e il 2019.
Il principio affermato è netto: i cinque criteri del Manuale di Frascati nella versione 2015 — che richiedono una novità in senso assoluto e non una semplice innovazione per l’impresa — non possono essere utilizzati per qualificare le attività agevolabili ai sensi dell’art. 3 del D.L. 145/2013 nei periodi d’imposta antecedenti al 2020.
Quei criteri, osserva il Collegio, sono stati recepiti dal legislatore soltanto con l’art. 1, comma 200, della Legge 160/2019: si tratta quindi di una scelta innovativa e non di una norma meramente interpretativa. La spettanza del credito va valutata alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
Attenzione
La decisione riguarda un provvedimento di diniego di certificazione, non un atto di recupero. Non introduce alcuna sanatoria generalizzata: l'impresa deve comunque dimostrare, annualità per annualità, la natura non ordinaria delle attività svolte.
A chi si rivolge l’opportunità
La questione interessa in particolare le imprese che:
- hanno utilizzato il credito d’imposta R&S per attività svolte fino al 31 dicembre 2019;
- hanno successivamente aderito alla procedura di riversamento spontaneo, restituendo in tutto o in parte il credito compensato;
- hanno scelto il riversamento a fronte di una contestazione — o del rischio di una futura contestazione — sulla qualificazione tecnica delle attività secondo i criteri del Manuale di Frascati.
È soprattutto quest’ultimo il profilo determinante. Chi ha riversato per ragioni legate alla qualificazione dei progetti si trova oggi in una posizione ben diversa da chi lo ha fatto per l’inesistenza delle attività o dei costi sostenuti.
Il presupposto da verificare
La strada del rimborso presuppone che i progetti agevolati fossero effettivamente riconducibili alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale previste dalla normativa dell’epoca, correttamente impostati e supportati da un’adeguata documentazione tecnica, amministrativa e contabile.
Pro Tip
Il primo elemento da recuperare non è la sentenza, ma il fascicolo del progetto: relazioni tecniche, fogli di lavoro del personale impiegato, evidenze contabili e corrispondenza che documenti le ragioni della scelta di riversare. È su questa base che si valuta se l'istanza ha fondamento.
La strada dell’istanza di rimborso
Per le posizioni che presentano queste caratteristiche può essere valutata la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, finalizzata al recupero delle somme restituite con il riversamento.
Il percorso non è automatico: occorre dimostrare, caso per caso, che il credito originariamente utilizzato fosse spettante sulla base della disciplina applicabile all’epoca e che il versamento eseguito possa quindi qualificarsi come indebito. La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta però un elemento nuovo e particolarmente significativo per tutte quelle posizioni in cui la restituzione era stata determinata proprio dall’applicazione retroattiva dei criteri di Frascati.
Cosa succede dopo la presentazione
In caso di diniego espresso, il contribuente dispone di 60 giorni dalla notificazione per proporre ricorso. Se l’Amministrazione finanziaria non risponde, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza si forma il silenzio-rifiuto, che rende possibile l’avvio del contenzioso tributario.
Scadenze: perché il 16 dicembre 2026 è una data doppia
Al di là dei proclami, il vero ostacolo è rappresentato dai tempi. In via prudenziale, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro due anni da ciascun versamento effettuato: ogni rata ha quindi un proprio termine autonomo.
| Data del versamento | Termine per l’istanza di rimborso |
|---|---|
| 16 dicembre 2024 — prima rata, adesioni 2024 | 16 dicembre 2026 |
| 3 giugno 2025 — prima rata, procedura riaperta dal D.L. 25/2025 | 3 giugno 2027 |
| 16 dicembre 2025 — seconda rata | 16 dicembre 2027 |
| 16 dicembre 2026 — terza rata | 16 dicembre 2028 |
Il 16 dicembre 2026 coincide quindi con la scadenza dell’ultima rata del riversamento e con il termine biennale per chiedere la restituzione della prima.
Attenzione
Chi ha una rateazione in corso non deve interrompere i pagamenti. Il mancato versamento di una rata comporta il mancato perfezionamento della procedura, con iscrizione a ruolo degli importi residui, sanzioni e interessi. L'eventuale istanza di rimborso va valutata in parallelo, non in alternativa al versamento.
Un’opportunità da valutare caso per caso
La giurisprudenza può sempre evolversi e l’esito di un eventuale contenzioso non può essere dato per scontato. Il rischio per l’impresa appare però relativamente contenuto: se l’istanza e il successivo eventuale ricorso non trovassero accoglimento, l’esposizione sarebbe sostanzialmente riconducibile ai costi dell’assistenza professionale e del contenzioso, senza che la sola richiesta di restituzione delle somme già versate determini l’applicazione di nuove sanzioni sul credito riversato.
La priorità, oggi, è operativa:
- ricostruire date e importi dei singoli versamenti effettuati con modello F24;
- individuare le ragioni che avevano determinato la scelta del riversamento;
- verificare la documentazione disponibile a supporto dei progetti;
- valutare la presentazione dell’istanza prima che decorra il biennio relativo a ciascuna rata;
- presidiare le rate residue, per non compromettere il perfezionamento della procedura.
FAQ – Rimborso del credito R&S riversato
La sentenza 5627/2026 dà diritto al rimborso automatico del credito riversato?
No. La pronuncia esclude l’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati ai periodi fino al 2019, ma non introduce alcuna procedura automatica di restituzione. L’impresa deve dimostrare che il credito era effettivamente spettante secondo la disciplina allora vigente.
Quali imprese hanno le maggiori probabilità di successo?
Quelle che hanno riversato per ragioni legate alla qualificazione tecnica dei progetti e che dispongono ancora oggi di una documentazione tecnica e contabile solida a supporto delle attività svolte.
Entro quando va presentata l'istanza di rimborso?
Entro due anni da ciascun versamento. Per la prima rata versata il 16 dicembre 2024 il termine è il 16 dicembre 2026; per una rata versata il 16 dicembre 2025, il 16 dicembre 2027.
Devo comunque pagare la rata in scadenza?
Sì. Interrompere i versamenti farebbe venire meno il perfezionamento del riversamento, con iscrizione a ruolo delle somme residue, sanzioni e interessi.
Cosa succede se l'Agenzia delle Entrate non risponde?
Dopo 90 giorni dalla presentazione si forma il silenzio-rifiuto e si apre la possibilità di avviare il contenzioso tributario. In caso di diniego espresso, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notificazione.
Rischio nuove sanzioni se presento l'istanza e viene rifiutata?
La sola richiesta di restituzione delle somme già versate non comporta l’applicazione di nuove sanzioni sul credito riversato. L’esposizione resta sostanzialmente quella dei costi professionali.
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