Patent Box: cos’è e come si applica al software sviluppato in azienda

patent box

Per le imprese che sviluppano software, il Patent Box è una delle poche agevolazioni fiscali ancora fruibili in via diretta, senza click day né graduatorie. Tra i beni immateriali che vi rientrano, il software è probabilmente il più diffuso tra le PMI, ma richiede un percorso di verifica diverso rispetto a un brevetto.

In questa guida, spieghiamo in breve cos’è il Patent Box, per poi fare un focus proprio sul software: cosa si intende per “protetto da copyright”, come si dimostra la titolarità, come si calcola il beneficio.

Per l’inquadramento normativo completo del Patent Box (requisiti di accesso, beneficiari, scadenze) rimandiamo alla guida completa Prefina.

Il Patent Box in breve

Il Patent Box consente di maggiorare del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per beni immateriali come:

  • software protetto da copyright,
  • brevetti industriali,
  • disegni e modelli tutelati,
  • due o più beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà.

Restano invece esclusi marchi e know-how non tutelati. L’agevolazione si esercita direttamente in dichiarazione dei redditi, senza dover attendere un parere preventivo dell’Agenzia delle Entrate (il cosiddetto “ruling”).

L’opzione ha durata quinquennale, è irrevocabile ed è rinnovabile. Per ottenere la penalty protection, l’impresa deve però predisporre la documentazione idonea prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243/2022 e comunicarne il possesso nella dichiarazione dei redditi.

Chi può accedere all’agevolazione

Possono accedere al Patent Box tutte le aziende titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore, incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri residenti in Paesi con cui è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con effettivo scambio di informazioni. Restano escluse le imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria e quelle in liquidazione o procedure concorsuali senza continuità aziendale.

Per i requisiti completi di accesso, approfondimento sui soggetti beneficiari e la documentazione generale richiesta, la guida Patent Box Prefina offre un quadro completo. Qui ci concentriamo su un aspetto specifico: cosa succede quando il bene immateriale è un software.

Perché il software merita un capitolo a parte

Tra i beni immateriali ammissibili, il software è quello con cui le imprese hanno più familiarità nella vita quotidiana, ma non sempre viene percepito come un asset immateriale a sé stante, con un proprio valore fiscale. Un gestionale sviluppato internamente, una piattaforma di monitoraggio, un algoritmo di ottimizzazione sono tutti potenziali candidati al Patent Box, a condizione che siano originali e che l’azienda ne sostenga i costi di sviluppo.

A differenza di un brevetto, però, il software non genera automaticamente un titolo di proprietà industriale pubblico. Questo rende più delicata la fase di dimostrazione, che approfondiamo più avanti.

Software “protetto da copyright”: cosa vuol dire in pratica

Un software è tutelato automaticamente dalla legge sul diritto d’autore quando è originale, cioè frutto di un’attività creativa e non di una semplice replica di soluzioni esistenti. Non serve alcuna registrazione perché questa tutela sia attiva. In pratica, nasce nel momento stesso in cui il programma viene creato.

Rientrano tra i gli elementi oggetto di agevolazione:

  • il codice sorgente e il software applicativo nel suo complesso;
  • piattaforme e moduli sviluppati per uso interno o destinati al mercato;
  • il materiale preparatorio alla progettazione del software.

Restano invece esclusi gli elementi che non costituiscono opera dell’ingegno in senso proprio: le idee e i principi alla base del programma, le interfacce concettuali, le configurazioni standard di software di mercato già esistente.

Patent Box per software

Un esempio pratico di cosa è agevolabile

Per capire meglio cosa significa in pratica, prendiamo il caso di un’impresa manifatturiera che decide di sviluppare internamente un gestionale proprietario per la pianificazione della produzione.

All’interno di questo software, alcuni elementi possono essere agevolabili e altri no. I moduli di pianificazione e gli algoritmi che ottimizzano i tempi di produzione, scritti dal team interno, sono codice originale e quindi potenzialmente rientrano nel Patent Box. Il motore di database su licenza di terze parti che il gestionale utilizza per funzionare, invece, resta escluso: l’azienda non ne detiene i diritti né vi ha svolto attività di sviluppo.

Come si dimostra: SIAE e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Anche se la tutela del software è automatica, in caso di verifica è necessario dimostrare l’effettiva proprietà intellettuale. Per farlo, esistono due strumenti diversi.

Deposito SIAE: necessario solo per il recapture

Il deposito SIAE (o presso enti equivalenti) non è obbligatorio per la tutela del software in sé che, come detto, è automatica. Diventa invece rilevante per accedere al meccanismo di recapture, cioè il recupero dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti fino a 8 periodi d’imposta precedenti a quello in cui il software viene registrato presso la SIAE.

Secondo la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, la registrazione ha funzione dichiarativa: conferisce data certa e prova di titolarità, elementi necessari per accedere proprio a questo meccanismo. L’ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 223 del 22 agosto 2025: il Patent Box ordinario spetta anche ai software non registrati, mentre per il recapture la registrazione è indispensabile. Per un software già in uso, quindi, registrarlo oggi apre il recupero dei costi sostenuti negli otto periodi precedenti.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Per le imprese che non hanno interesse al recapture, o come strumento complementare, resta disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex DPR 445/2000). Il documento deve attestare:

  • l’esistenza del programma e la data a cui risale;
  • la titolarità dei diritti esclusivi in capo all’azienda;
  • l’originalità e la creatività del software, con una descrizione tecnica.

È buona prassi allegare anche una copia del programma su supporto non modificabile, per rafforzare la prova in caso di controllo.

Il collegamento con le attività di R&S

Non basta possedere un software originale: occorre dimostrare che l’azienda sostiene attività di ricerca e sviluppo su di esso. Le attività riconosciute rientrano in tre categorie:

  • lo sviluppo di nuove funzionalità o versioni,
  • il mantenimento attraverso refactoring e aggiornamenti strutturali,
  • l’accrescimento tramite migliorie prestazionali o nuove architetture.

Il principio guida è che i costi devono essere tracciabili e collegati in modo diretto al software agevolato, non genericamente imputati all’IT aziendale.

Come calcolare il beneficio del Patent Box sul software

Il calcolo segue la formula generale del Patent Box:

Beneficio = Costi R&S ammissibili × 110% × (aliquota IRES + IRAP)

Facciamo un esempio pratico: un’impresa che sostiene 150.000 euro di costi ammissibili per lo sviluppo di un gestionale proprietario ottiene una maggiorazione di 165.000 euro, con un risparmio fiscale stimato attorno ai 46.000 euro (considerando IRES al 24% e IRAP ad aliquota ordinaria 3,90%, che varia per regione e settore, e a condizione che l’impresa abbia capienza fiscale).

Tra le spese ammissibili rientrano il personale impiegato in sviluppo e mantenimento, i contratti con consulenti esterni, le quote di ammortamento di beni strumentali collegati e le consulenze tecniche per la tutela della proprietà intellettuale. Sono invece esclusi i contratti di ricerca affidati a società del gruppo: per essere ammissibili devono essere stipulati con soggetti terzi indipendenti, università o enti di ricerca.

Quali costi non rientrano tra quelli ammissibili per il Patent Box

Non tutti i software aziendali sono agevolabili. Restano fuori dal perimetro:

  • le configurazioni standard di software di mercato (es. ERP parametrizzato) senza apporto creativo originale;
  • script minori, macro e reportistica standardizzata;
  • le licenze d’uso di software di terzi, quando l’azienda non ne detiene i diritti di sfruttamento né svolge attività di R&S sul codice.

In questi casi, i costi possono comunque rientrare nel credito d’imposta R&S, ma non generano un bene agevolabile ai fini Patent Box. Attenzione però: anche il credito d’imposta richiede attività qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri del Manuale di Frascati; quindi, configurazioni standard e script minori difficilmente rientrano nemmeno lì.

La differenza tra Patent Box e credito d’imposta R&S

Le due misure seguono logiche diverse: il credito d’imposta premia i costi di R&S sostenuti, indipendentemente dall’esistenza di un bene immateriale tutelato; il Patent Box richiede invece un software protetto e già in fase di utilizzo economico. Sono cumulabili anche sulle stesse spese. Il risparmio Patent Box va però sottratto dalla base di calcolo del credito d’imposta (regola della nettizzazione, circolare n. 5/E del 2023): se il credito è già stato compensato, la parte eccedente va riversata, senza sanzioni né interessi.

Valuta se il tuo software aziendale è agevolabile per il Patent Box

Mappare i software aziendali esistenti, verificarne l’originalità e la titolarità dei diritti, predisporre la documentazione corretta sono passaggi che richiedono un approccio metodico. Richiedi una valutazione preliminare gratuita con Prefina per capire se il tuo software può accedere al Patent Box.

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